I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

Pubblicata il 01/01/2015

I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

Dal 01/01/2015 in vigore le nuove modalità di calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, così come previsto dal DPCM n. 159/2013.

 

COS'E'

 

L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

 

La nuova disciplina stabilisce delle modalità di calcolo differenziate dell’indicatore con la conseguenza che non vi è più un solo ISEE, valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori, diversi in ragione della prestazione che si andrà a richiedere e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo familiare.

Si ricorda che, a partire dal 01/01/2015, l'ISEE è rilasciato esclusivamente secondo le modalità previste dal DPCM n.159/2013 e che gli ISEE calcolati secondo la vecchia modalità (D.Lgs 109/1998), anche se ancora validi, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate .

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ha validità fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

AMBITO DI APPLICAZIONE

I criteri approvati dalla Giunta dell'Unione si applicano, in sede di prima applicazione, ai servizi e alle prestazioni di seguito elencate offerte dall'Unione:

 

A - servizi e prestazioni sociali

  • Erogazione di contributi economici, previsti da norme di legge o di regolamento.

Per l’accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all’elenco A, deve essere utilizzato l’ISEE ordinario , per prestazioni sociali, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM.

 

B - servizi e prestazioni sociosanitarie

  • Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette di servizi residenziali e semiresidenziali accreditati
  • Erogazione di contributi economici per favorire la fruizione di servizi sociosanitari autorizzati al funzionamento ma non accreditati o di altri servizi non sottoposti ad autorizzazione;
  • Servizi di supporto alla permanenza al domicilio;
  • Assegni economici o voucher integrativi ad altre forme di sostegno;
  • Servizi Socio Sanitari rivolti a minori, laddove previsti da norme di legge o di regolamento.

Per l’accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all’elenco B, deve essere utilizzato l’ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria , calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del DPCM. Esclusivamente per la richiesta contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale, deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto nel comma 3 dell’art. 6 del DPCM.

 

C - servizi socio educativi, educativo scolastici e prestazioni per il diritto allo studio

  • Nidi,
  • Servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia,
  • Scuole dell’infanzia,
  • Trasporto scolastico,
  • Mensa scolastica,
  • Servizi per l’anticipazione o il prolungamento dell’orario curricolare,
  • Erogazione di buoni servizio per agevolare la fruizione di nidi autorizzati al funzionamento, scuole dell’infanzia paritarie o altri servizi educativi convenzionati;

Per l’accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all’elenco C, deve essere utilizzato l’ISEE per prestazioni rivolte a minorenni , calcolato secondo quanto previsto nell’art. 7 del DPCM. Successivamente all’ammissione agevolata ai servizi che seguono un calendario scolastico, non si considerano altre DSU presentate dallo stesso soggetto ai fini della rideterminazione delle tariffe, se non con decorrenza dal successivo anno scolastico, fatto salvo quanto previsto nel successivo capoverso.

E’ data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell’art. 9 del DPCM, di presentare un ISEE corrente , in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. L’ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal secondo mese dalla presentazione della nuova DSU.

 

DOVE RIVOLGERSI

 

Per l'assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e per il successivo rilascio dell'Attestazione ISEE è possibile rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) .

 

ALTRE INFORMAZIONI

Per alcune prestazioni sociali agevolate (quali ad esempio bonus acqua, bonus luce, etc.) sono previste invece specifiche disposizioni che regolano il regime transitorio.
 
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