Reddito di Cittadinanza

Pubblicata il 13/02/2019

REDDITO DI CITTADINANZA
(Decreto-Legge 28 Gennaio 2019 n. 4)
 

A decorrere dal mese di aprile 2019, è istituito il Reddito di cittadinanza
Per i nuclei composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza.

REQUISITI

Il richiedente deve essere cittadino italiano o dell’Unione Europea oppure suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

È necessario essere residenti in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.

Il nucleo familiare deve essere in possesso di:

  • un valore ISEE inferiore a 9.360 €;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 €;
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 € per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 €), alla presenza di più figli (1.000 € in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 € in più per ogni componente con disabilità).
  • un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 € annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Tale soglia è aumentata a 7.560 € ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 €.

Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:

  • autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASPI.

Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi dalla presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

DOMANDA

La domanda può essere presentata:

  1. in modalità cartacea, presso gli uffici postali avvalendosi del modello di domanda predisposto dall’Inps, a partire dal 6 marzo 2019 (e da ogni giorno 6 del mese)
  2. on-line, direttamente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link   www.redditodicittadinanza.gov.it 
    tramite le credenziali SPID (informazioni sul sito   
    www.spid.gov.it)
  3. la raccolta delle domande avverrà anche presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

DECORRENZA ED EROGAZIONE

Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo (la sospensione non è prevista nel caso della Pensione di cittadinanza.
L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
(DID) da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.

Sono esclusi dalla presentazione della DID i soggetti:

  • minorenni
  • beneficiari del Rdc pensionati
  • beneficiari della Pensione di cittadinanza
  • soggetti di oltre 65 anni di età
  • soggetti con disabilità, come definita ai sensi della legge 68/1999 (ossia disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33% baccertato dall’INAIL, non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra), solo qualora non sia bprevisto il collocamento mirato
  • soggetti già occupati oppure che frequentano un regolare corso di studi o di formazione.

Inoltre, i Centri per l’impiego possono esonerare dalla presentazione della DID i soggetti con carichi di cura qualora si occupino di componenti familiari minori di 3 anni o disabili gravi e non autosufficienti.

REDDITO DI INCLUSIONE

Dal 01.03.2019, il Reddito di inclusione (REI) non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato. Per coloro ai quali il REI sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc.


 https://www.redditodicittadinanza.gov.it/


Allegati

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